“Associazione culturale amici
del Presepe Vivente di Vidigulfo.”
Art. 1 - Costituzione e Sede
E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione
culturale amici del presepe vivente di Vidigulfo” con sede nel
Comune di Vidigulfo (PV) in Via Manenti, 38 presso l’Oratorio
San Siro.
Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire
la sede nell’ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie
in tutta Italia.
L’Associazione non persegue fini di lucro, ne
diretto ne indiretto, è retta dalla legge n° 28/96. I contenuti
e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà,
trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione
dei Soci alla vita dell’Associazione stessa.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 - Finalità e attività
L'Associazione denominata “Associazione culturale amici del presepe
vivente di Vidigulfo” persegue il seguente scopo:
Essere un luogo di incontro e di aggregazione nel nome
di interessi culturali e sociali.
L’Associazione “Associazione culturale
amici del presepe vivente di Vidigulfo” associa i cittadini che
vogliano organizzarsi per intervenire con proposte, progetti, iniziative
concrete relative al tempo libero, alla partecipazione, allo svolgimento
di attività ricreativo-culturali.
L’Associazione intende rispondere – mediante
le attività sociali – ai bisogni di socializzazione e ricreazione
dell’intera collettività.
In particolare l’Associazione si propone di svolgere
le seguenti attività (elencate a titolo indicativo e non esaustivo):
- Promuovere ed organizzare la manifestazione annuale
del presepe vivente di Vidigulfo e/o altre manifestazioni simili, rappresentazioni
sacre: ad esempio via crucis vivente, etc..
- Assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività,
ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni
italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre
associazioni di non profit e fondazioni che siano giudicate necessarie
ed utili per il conseguimento delle proprie finalità.
- Dare la sua collaborazione ad altre associazioni,
società od enti aventi scopi affini o analoghi ai propri.
L'Associazione opera prevalentemente mediante l’azione
diretta e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono prestate
a titolo prevalentemente gratuito.
L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità
potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi
o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
L’Associazione svolge le proprie attività
senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da
quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e
donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli
scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età
senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità,
religione e ideologia. I minori di anni diciotto possono assumere
il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non
godono del diritto di voto in Assemblea..
Il numero dei Soci è illimitato
L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno,
il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno
sottoscritto l’Atto di Costituzione in qualità di Soci
Fondatori e coloro che ne fanno richiesta in qualità di Soci
Ordinari.
Solo i Soci Fondatori e i Soci Ordinari sono soggetti
ad elettorato attivo e passivo.
Saranno Soci Onorari di diritto tutti i benefattori dell’
Associazione.
Ogni anno ai Soci verrà data la tessera associativa
e gli stessi potranno contribuire alle attività dell’ associazione
con oblazioni libere.
Art.4 - Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di Socio si perde per:
- Decesso;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio
Direttivo;
- Esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi
fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente
Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi
Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell’Associazione.
Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione,
espulsione o radiazione del Socio, è ammesso il ricorso all’Assemblea
dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva
entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.
L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica
del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni
per le quali sia stata deliberata.
Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci
I Soci sono tenuti a:
- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate
dagli Organi Sociali;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
I Soci hanno il diritto di:
- frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte
le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso;
- partecipare alle Assemblee e, se maggiorenni, di votare direttamente
o per delega (massimo una);
- conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare
gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta
al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.
Art. 6 - Gli Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
a) il Presidente,
b) il Vice Presidente,
c) il Consiglio Direttivo,
d) l’ Assemblea dei Soci,
e) il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora la sua istituzione venga
deliberata dall’Assemblea
f) e il Collegio dei Garanti qualora la sua istituzione venga deliberata
dall’Assemblea
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata
di tre anni.
Art. 7 - L’Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
L’Assemblea è composta da tutti i Soci.
Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura
del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e
l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso
la sede dell’Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e
da comunicare ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima.
L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una
volta all’anno per l’approvazione del bilancio e, comunque,
tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta
del Presidente o di almeno il 10% degli associati.
L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria
dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell’Atto
Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell’Associazione
stessa.
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà
più uno dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza
assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea
è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti;
L’Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24
ore.
I compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
- eleggere il Consiglio Direttivo e ratificare la nomina del Presidente;
- ratificare proposte di eventuali donazioni suggerite dal Consiglio
Direttivo;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo
dell’anno precedente;
- deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno
sociale successivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal
Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente, mentre la funzione
verbalizzante è svolta dal Segretario.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti
all'interno della sede sociale e restano successivamente agli atti a
disposizione dei Soci per la libera consultazione.
Art. 8 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente più 8
(otto) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria.
Non possono accedere al ruolo di Vice Presidente e di
Tesoriere coloro che ricoprano cariche in altri organismi di qualsivoglia
natura.
Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono
rieleggibili.
Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Vice
Presidente, il Segretario, il Tesoriere e altri 5 (cinque) membri.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi
componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle
attività dell’Associazione.
Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del
Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora
di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare,
da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione
e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri,
o su convocazione del Presidente.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza
dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta
di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere
redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al
Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a
disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività
esecutive relative all’Associazione;
- esercita, in qualità di organo collegiale, tutti
i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento
delle finalità dell’Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla
base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per
la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti
dei soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione
alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato,
una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo,
questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero
dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei
componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno
essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.
Art. 9 - Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione è di diritto il Parroco
pro tempore della parrocchia dove ha sede legale l’ Associazione,
che agisce nella persona del Vice Presidente.
Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione
nei confronti di terzi in giudizio.
Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie
tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e
convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento
dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni
di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti
e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
E’ autorizzato a stipulare, previo parere favorevole
del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre
Associazioni
Art.10 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente dell’ Associazione è eletto dal Consiglio
Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per il periodo di 3
(tre) anni e può essere rieletto.
In caso di necessità e di urgenza il Vice Presidente assume
i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica
nella prima riunione successiva.
Fa le veci del Presidente dell’ Associazione in caso di suo impedimento
e/o assenza..
Art. 11 - Il Segretario
Il Segretario dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo
tra i suoi componenti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni
e può essere rieletto.
Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo
e li firma con il Presidente.
Tiene aggiornato l’elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità
degli atti, dei registri e dei libri associativi.
Art.12 – Il Tesoriere
Il Tesoriere dell’ Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo
tra i suoi componenti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni
e può essere rieletto.
Il Tesoriere cura inoltre ogni aspetto amministrativo
dell’Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la
contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta
dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto
economico annuale e il bilancio di previsione.
Art. 13 - Il Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile
ed è costituito da:
- beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione
sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche
e private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- contributi degli associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con
le attività esercitate.
Art. 14 - Il Bilancio
L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.
Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario
all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore
deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità
o impedimento.
Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico
i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria
e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo
è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione
delle linee generali dell'attività dell’Associazione.
E’ fatto divieto di distribuire ai propri Soci, anche in modo
indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.
Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva.
L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea
dei Soci.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno reinvestiti per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse e/o potranno essere devoluti in beneficenza su proposta del
Consiglio Direttivo con ratifica dell’ Assemblea.
Art. 15 - Modificazioni dello Statuto
Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività
dell’Associazione stessa.
A norma dell'art. 21 C.C. il presente Statuto può
essere modificato con deliberazione straordinaria dell’Assemblea,
con la presenza di almeno due terzi degli Associati e con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione
La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere
presa, con deliberazione straordinaria dell’ Assemblea, da almeno
i tre quarti degli associati. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione
del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno
o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione
con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità
generale.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto
utili o avanzi di gestione agli Associati.
Art. 17 - Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento
interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla
L.R. 28/96, al Codice Civile.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
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