“Associazione culturale amici del Presepe Vivente di Vidigulfo.”


Art. 1 - Costituzione e Sede


E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione culturale amici del presepe vivente di Vidigulfo” con sede nel Comune di Vidigulfo (PV) in Via Manenti, 38 presso l’Oratorio San Siro.
Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.
L’Associazione non persegue fini di lucro, ne diretto ne indiretto, è retta dalla legge n° 28/96. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell’Associazione stessa.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 - Finalità e attività


L'Associazione denominata “Associazione culturale amici del presepe vivente di Vidigulfo” persegue il seguente scopo:
Essere un luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali e sociali.
L’Associazione “Associazione culturale amici del presepe vivente di Vidigulfo” associa i cittadini che vogliano organizzarsi per intervenire con proposte, progetti, iniziative concrete relative al tempo libero, alla partecipazione, allo svolgimento di attività ricreativo-culturali.
L’Associazione intende rispondere – mediante le attività sociali – ai bisogni di socializzazione e ricreazione dell’intera collettività.
In particolare l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività (elencate a titolo indicativo e non esaustivo):
- Promuovere ed organizzare la manifestazione annuale del presepe vivente di Vidigulfo e/o altre manifestazioni simili, rappresentazioni sacre: ad esempio via crucis vivente, etc..
- Assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni di non profit e fondazioni che siano giudicate necessarie ed utili per il conseguimento delle proprie finalità.
- Dare la sua collaborazione ad altre associazioni, società od enti aventi scopi affini o analoghi ai propri.
L'Associazione opera prevalentemente mediante l’azione diretta e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono prestate a titolo prevalentemente gratuito.
L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
L’Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 - I Soci


Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea..

Il numero dei Soci è illimitato

L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta in qualità di Soci Ordinari.

Solo i Soci Fondatori e i Soci Ordinari sono soggetti ad elettorato attivo e passivo.

Saranno Soci Onorari di diritto tutti i benefattori dell’ Associazione.

Ogni anno ai Soci verrà data la tessera associativa e gli stessi potranno contribuire alle attività dell’ associazione con oblazioni libere.

Art.4 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per:

- Decesso;

- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

- Esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell’Associazione.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del Socio, è ammesso il ricorso all’Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;

- svolgere le attività preventivamente concordate;

- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso;

- partecipare alle Assemblee e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);

- conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;

- discutere e approvare i rendiconti economici;

- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Art. 6 - Gli Organi dell’Associazione


Sono Organi dell’Associazione:

a) il Presidente,

b) il Vice Presidente,

c) il Consiglio Direttivo,

d) l’ Assemblea dei Soci,

e) il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora la sua istituzione venga deliberata dall’Assemblea

f) e il Collegio dei Garanti qualora la sua istituzione venga deliberata dall’Assemblea

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

Art. 7 - L’Assemblea dei Soci


L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L’Assemblea è composta da tutti i Soci.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell’Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e da comunicare ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima.

L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell’Associazione stessa.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; L’Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

I compiti dell’Assemblea ordinaria sono:

- eleggere il Consiglio Direttivo e ratificare la nomina del Presidente;

- ratificare proposte di eventuali donazioni suggerite dal Consiglio Direttivo;

- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;

- approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente;

- deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;

- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza;

- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la libera consultazione.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo


Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente più 8 (otto) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria.

Non possono accedere al ruolo di Vice Presidente e di Tesoriere coloro che ricoprano cariche in altri organismi di qualsivoglia natura.

Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e altri 5 (cinque) membri.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;

- esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;

- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;

- decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;

- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

Art. 9 - Il Presidente


Il Presidente dell’Associazione è di diritto il Parroco pro tempore della parrocchia dove ha sede legale l’ Associazione, che agisce nella persona del Vice Presidente.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

E’ autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni

Art.10 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente dell’ Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto.

In caso di necessità e di urgenza il Vice Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Fa le veci del Presidente dell’ Associazione in caso di suo impedimento e/o assenza..

Art. 11 - Il Segretario


Il Segretario dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.

Tiene aggiornato l’elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art.12 – Il Tesoriere


Il Tesoriere dell’ Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Il Tesoriere cura inoltre ogni aspetto amministrativo dell’Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Art. 13 - Il Patrimonio sociale


Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;

- i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;

- contributi, erogazioni e lasciti diversi;

- fondo di riserva.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;

- contributi di privati;

- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche e private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- contributi degli associati;

- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 14 - Il Bilancio


L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell’Associazione.

E’ fatto divieto di distribuire ai propri Soci, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e/o potranno essere devoluti in beneficenza su proposta del Consiglio Direttivo con ratifica dell’ Assemblea.

Art. 15 - Modificazioni dello Statuto


Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

A norma dell'art. 21 C.C. il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell’Assemblea, con la presenza di almeno due terzi degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione


La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa, con deliberazione straordinaria dell’ Assemblea, da almeno i tre quarti degli associati. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.

Art. 17 - Disposizioni finali


Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 28/96, al Codice Civile.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE